Aggiornato con Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 16 gennaio 2010, in Bassano del Grappa, ai fini dell’adeguamento alle norme contenute nell’art. 30 del decreto legge 29 nov. 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n.2.
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È stata costituita, con atto registrato il 4 giugno 1993 a Castiglione delle Stiviere (MN), un’associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DI MERLIN COCAI”, con sede in Bassano del Grappa (VI) presso il Centro di Documentazione Folenghiana di Campese, in Via IV novembre 75. L’Associazione si fregia dello stemma della famiglia del poeta macaronico TEOFILO FOLENGO (1491‑1544), conosciuto anche con lo pseudonimo di Merlin Cocai. L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può istituire altre sedi secondarie qualora se ne presenti la necessità e su richiesta del Presidente, previa l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ
Scopo dell’Associazione è:
- la pratica e la diffusione della cultura folenghiana;
- la promozione sociale, ovvero l’organizzazione e lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.
L’Associazione non persegue fini di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio della divulgazione culturale.
Per il raggiungimento dell’oggetto sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: promozione di pubblicazioni, di concorsi, incontri e convegni per lo studio e la divulgazione di cultura, ambienti e soggetti folenghiani.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o comodato ambienti da adibire a ritrovo dei soci, per motivi culturali.
Art. 3 – SOCI
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Fondatori;
- Onorari;
- Effettivi, con la distinzione di Soci Seniores, dopo il sesto anno di adesione;
- Pro tempore muneris, in relazione alla funzione pubblica;
- Emeriti
Possono essere soci effettivi tutti coloro che, avendo presentato l’apposita scheda con la richiesta di adesione, hanno versato contestualmente la quota associativa prevista per l’anno in corso. I nuovi associati sono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile e discrezionale giudizio. Tale funzione può essere espletata, se delegato, dal Presidente. La richiesta di adesione all’associazione presentata dal richiedente unitamente al versamento della quota sociale si intende accettata dal Consiglio se non interviene motivato diniego entro 60gg. dalla richiesta.
Le nomine a Socio Onorario sono riservate all’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono Soci Fondatori le persone indicate nell’Atto Costitutivo ovvero i Signori: Giorgio Bernardi Perini, Rodolfo Signorini, Natale Isalberti, Otello Fabris, Enrico Girondi, Renzo Dall’Ara, Claudio Gallico.
I Soci Fondatori, gli Emeriti, Pro Tempore e gli Onorari hanno diritto di voto e di accesso alle cariche associative solo se in regola con il pagamento della quota annuale.
La quota sociale è intrasmissibile al pari del contributo associativo ad eccezione, eventualmente, dei trasferimenti a causa di morte approvati dall’Assemblea dei soci; è vietata la rivalutabilità delle quote sociali sotto qualsiasi specie e per nessun motivo.
Art. 4 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
I diritti e i doveri dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
I soci hanno diritto, solo se in regola con il pagamento della quota sociale:
- di esprimere il proprio voto nell’Assemblea
- di candidarsi alle cariche sociali, in prossimità dei rinnovi del Consiglio;
- di utilizzare il materiale culturale del sodalizio.
- di usufruire delle attività di promozione sociale e di ogni altro beneficio previsto dal Consiglio.
- di richiedere copia, a proprie spese, dello statuto e dell’ultimo bilancio approvato dell’associazione, nonché di prendere visione dei verbali delle delibere assembleari e delle decisioni del consiglio direttivo.
Fra i doveri degli associati sono da annoverare:
- la partecipazione alle attività sociali, almeno nei due principali appuntamenti annuali, salvo impedimento giustificabile;
- la pubblicizzazione delle attività dell’associazione;
- l’opera di proselitismo.
La qualifica di socio si perde:
- per mancato rinnovo a qualsiasi titolo dell’iscrizione annuale;
- per dimissioni;
- per indegnità, con decisione del consiglio direttivo, su proposta degli associati o del Presidente.
Art. 5 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono costituiti da:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Emerito;
- il Presidente;
- i Presidenti delle Delegazioni locali costituite in ambiti territoriali determinati. Questi rivestono anche la carica di Vicepresidenti
Art. 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è convocata dal Presidente e, in casi di assenza o di impedimento, da uno dei Presidenti delle Delegazioni locali. Può essere anche convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale dei soci effettivi. La convocazione dell’Assemblea avverrà mediante lettera raccomandata da indirizzare all’ultimo indirizzo comunicato dal socio, almeno otto giorni prima della data scelta per la riunione a ciascun socio avente diritto di parteciparvi. La convocazione può avvenire anche con ogni altro mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta convocazione nel termine di giorni otto dalla data fissata per l’Assemblea (e-mail, fax, telegramma, ecc.).
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea, le materie e le proposte all’ordine del giorno; può inoltre indicare luogo, data ed ora dell’eventuale seconda convocazione.
Ogni socio ha il diritto a un voto e può farsi rappresentare per delega scritta .Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente di Delegazione più anziano o da altro membro eletto a maggioranza semplice dei soci presenti.
L’Assemblea esprime il suo voto, su proposta del suo Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si vota per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali quando sia richiesto da almeno la metà dei presenti. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci, scelti tra quelli presenti, con funzione di scrutatori.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario, viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni può prenderne visione.
L’Assemblea dei Soci può riunirsi in forma ordinaria o straordinaria.
a) Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- la discussione e la approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo e l’approvazione del bilancio annuale dell’associazione; per tale funzione l’Assemblea è convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio o, sussistendone motivate ragioni, entro il sesto mese della chiusura dell’esercizio;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti dallo Statuto;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei soci presenti o rappresentati.
b) L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell’Associazione;
- esclusione del socio;
- tutte le questioni che il Presidente ritenga di importanza e/o gravità per la vita dell’Associazione tali da richiedere la consultazione con i quorum previsti dell’Assemblea riunita in forma straordinaria.
L’Assemblea straordinaria convocata in prima convocazione è regolarmente costituita e può deliberare soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea si considererà riunita in seconda convocazione e regolarmente costituita solo in presenza di almeno un terzo del totale dei soci.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati. L’Assemblea convocata per sciogliere l’associazione è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50%+1 dei soci e la decisione è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo con il compito di realizzare gli scopi sociali in conformità al mandato assembleare ricevuto. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare disposizioni ritenute opportune per il buon funzionamento dell’Associazione;
- deliberare per l’adozione di atti o di provvedimenti utili alla buona amministrazione del sodalizio;
- stabilire le quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- redigere il calendario annuale delle attività associative;
- collaborare alla realizzazione e al successo delle attività programmate;
- realizzare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio di previsione dell’Associazione anche avvalendosi di collaboratori di fiducia;
- definire i criteri e la nomina dei Soci Onorari, Pro Tempore ed Emeriti.
- ammettere nuovi soci nell’associazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed è eletto dall’Assemblea Ordinaria riunita per l’approvazione del bilancio annuale. Il Consiglio è composto, previa determinazione da parte dell’Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di tre a un massimo di nove soci. Ne fanno parte di diritto i Delegati di zona.
L’Assemblea, su richiesta del Presidente o di qualsiasi membro del Consiglio, ha il dovere di rinnovare l’intero Consiglio, entro trenta giorni, nel caso si siano rese vacanti cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il Segretario del Consiglio, se designato dal Presidente tra i soci esterni, non ha diritto di voto nell’ambito del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Il Consiglio si riunisce di norma ogni sei mesi, quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri.
Ogni convocazione dovrà contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche per via telematica, attraverso reciproche comunicazioni “per copia conoscenza” e possono anche avvenire in tele o videoconferenza o con altro mezzo idoneo a consentire l’intervento dei membri al dibattito e alla votazione.
Art. 8 – CARICHE SOCIALI
Le prestazioni di tutti i componenti del direttivo sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese sostenute nell’espletamento degli specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, dietro presentazione, anche sotto il profilo fiscale, di idonea e chiara documentazione. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
Le cariche hanno validità triennale. In caso di parità di voti nell’elezione di un candidato, la decisione spetta al Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, anche agli effetti di legge, l’Associazione stessa: convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, assume la responsabilità, mediante sottoscrizione, del bilancio consuntivo annuale e dell’eventuale bilancio preventivo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Delegato di zona più anziano.
Il Presidente può assumere veste di Delegato di zona.
Art. 10 – DELEGAZIONI LOCALI E LORO PRESIDENTI
Le Delegazioni periferiche si costituiscono su proposta del Presidente che provvede anche alla designazione del Presidente della Delegazione locale, approvata dal Consiglio Direttivo.
I Presidenti delle Delegazioni locali collaborano con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; essi ricoprono la carica di Vicepresidenti e provvedono a stabilire una sede di riferimento, stipulando gli accordi necessari con i proprietari degli immobili ospitanti.
Il Delegato di zona agisce su mandato del Presidente attenendosi allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione. In particolare i Delegati promuovono la diffusione e il radicamento nel territorio della cultura folenghiana attraverso attività in sintonia con gli scopi associativi e concordate con la Presidenza. Collaborano all’incremento delle adesioni anche attraverso la riscossione delle quote associative, con l’obbligo di notificazione immediata alla Presidenza. La Delegazione di zona si propone essenzialmente di fare da polo di attivazione delle attività statutarie in una zona che manifesti interesse alla cultura folenghiana.
La delimitazione geografica delle Delegazioni non è necessaria e non vincola l’adesione degli associati.
Art. 11 – IL SEGRETARIO
Il Segretario collabora con il Presidente, cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee, aggiorna il Libro degli Amici, raccoglie le schede con le richieste di adesione all’associazione, provvede all’invio delle comunicazioni, cura la conservazione della documentazione dell’Associazione. La funzione di Segretario può essere affidata anche a più persone congiuntamente. Ogni Delegato disporrà di una propria Segreteria.
Art. 12 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di attività culturali;
- da tutte le entrate a vantaggio dell’Associazione o delle Delegazioni periferiche, dai rimborsi e dai contributi derivanti dalle convenzioni, dai proventi di eventuali attività produttive marginali non aventi scopo di lucro o commerciale;
Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli eventuali avanzi di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili, dal deposito librario, dai materiali della Biblioteca, annotati in apposito registro;
- da donazioni, lasciti e successioni.
Anche in ottemperanza dell’art, 148, comma 8 del DPR 917/86, è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione per qualunque causa, salvo destinazione o distribuzione imposte dalla legge.
È obbligatorio di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La gestione contabile viene affidata dal Presidente a persona competente, eventualmente anche esterna all’Associazione. L’incaricato dovrà redigere i bilanci di previsione e i consuntivi.
Art. 13 – BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La campagna associativa può essere anticipata rispetto ai tempi indicati.
Ogni anno viene redatto e approvato dall’Assemblea il bilancio di esercizio (ovvero rendiconto economico e finanziario dell’esercizio) con le modalità esposte negli articoli precedenti. I bilanci approvati sono a disposizione dei soci presso la sede sociale.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione sì scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
Il residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad associazione o ente con analoghe finalità come previsto dall’art. 14 del presente statuto.
Art. 16 – NORME DI RINVIO
Per quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme contenute nel Regolamento compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, hanno efficacia statutaria.
Art. 17 – NORME FINALI
Per le modifiche effettuate sulle redazioni precedenti dello Statuto si è tenuto conto dell’art. 148 del Tuir e dell’art. 4 del D.P.R. 663 del 1972.